14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4426 del 21 ottobre 1998
Testo massima n. 1
Nella nozione di qualità personali, cui fa riferimento l’art. 495, primo comma, c.p., rientrano gli attributi ed i modi di essere che servono ad integrare l’individualità di un soggetto, e cioè sia le qualità primarie, quali sono quelle concernenti l’identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l’ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili. Tra le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, individuandola nella comunità sociale, rientra la qualità di allevatore di ovini che un soggetto si attribuisca, contrariamente al vero, in una dichiarazione rilasciata ad un funzionario incaricato dal sindaco.
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Testo massima n. 1
Perché si realizzi la condotta delittuosa prevista dall’art. 495, primo comma, c.p., occorre che il soggetto agente si attribuisca espressamente in una dichiarazione rilasciata al pubblico ufficiale, una qualità di cui non è in possesso. Nella nozione di qualità personali rientrano quegli attributi e modi di essere che servono ad integrare l’individualità di un soggetto. In proposito si distingue tra qualità primarie, quali sono quelle concernenti l’identità e lo stato civile delle persone, ed altre qualità, che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l’ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili. [ Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ravvisato il reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale su qualità personali nella condotta dell’imputato attribuitosi falsamente la qualità di allevatore di ovini ].
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