14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3123 del 9 novembre 1998
Testo massima n. 1
Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, delegato a norma dell’art. 294 comma 5, c.p.p., ad assumere l’interrogatorio di garanzia abbia proceduto all’incombente privo del fascicolo procedimentale, perché non trasmessogli dall’autorità delegante, tale mancanza non comporta alcuna conseguenza sulla validità dell’atto qualora il giudice sia stato in grado di effettuare una chiara contestazione dell’addebito con la specificazione degli elementi di fatto su cui si basa l’accusa, compresa l’indicazione degli elementi di prova acquisiti, come richiesto dagli artt. 64 e 65 c.p.p.
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