14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 3 del 8 aprile 1998
Testo massima n. 1
Dovendosi attribuire alla pronunce del giudice delle leggi efficacia invalidante e perciò retroattiva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 3 aprile 1997 — la quale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 294, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice per le indagini preliminari proceda all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, a pena di inefficacia della misura ai sensi dell’art. 302 dello stesso codice, anch’esso dichiarato incostituzionale — qualora l’interrogatorio predetto non abbia avuto luogo, la misura cautelare applicata deve essere dichiarata inefficace, essendo ininfluente che il tempestivo espletamento del mezzo non si sia potuto verificare perché all’epoca non era previsto. [ In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l’inefficacia della misura cautelare applicata al g.i.p. successivamente alla chiusura delle indagini preliminari, rilevando che il ricorrente aveva maturato, ora per allora, il diritto a riacquistare lo status libertatis per omesso svolgimento dell’interrogatorio di garanzia nel termine di cinque giorni dall’esecuzione della misura ].
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