14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1486 del 26 giugno 1995
Testo massima n. 1
L’obbligo dell’interrogatorio ad opera del giudice della persona in stato di custodia cautelare è imposto dall’art. 294 c.p.p. limitatamente alla fase delle indagini preliminari, che concerne le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Ne consegue che nell’ipotesi in cui il provvedimento restrittivo sia stato emesso nei confronti di un soggetto successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio dopo l’esercizio dell’azione penale, l’obbligo di cui sopra viene meno e la sua omissione non comporta la caducazione del titolo custodiale ai sensi dell’art. 302 c.p.p.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]