Cass. civ. n. 1569 del 16 gennaio 2024
Testo massima n. 1
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Condominio - Riforma ex lege n. 220 del 2012 - Decreto di revoca amministratore condominiale - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Divieto per l’assemblea di nominare l’amministratore revocato - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012, il decreto di revoca dell'amministratore adottato dalla Corte d'appello, su reclamo dell'interessato, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo del carattere decisorio e definitivo, non rilevando, in senso contrario, il divieto per l'assemblea di nominare l'amministratore revocato; divieto che è temporaneo e che rileva soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST.
Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 64
Legge 11/12/2012 num. 220