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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3899 del 25 luglio 1996

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3899 del 25 luglio 1996

Testo massima n. 1

Il ritardo della notifica al difensore dell’avviso di deposito di provvedimento con cui viene disposta una misura cautelare personale non incide sulla possibilità di far valere gli eventuali vizi del provvedimento stesso, in quanto, ai sensi dell’art. 309, comma 3, c.p.p., il termine per proporre la richiesta di riesame comincia a decorrere, per il difensore, solo dal momento della notifica in questione.

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