14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2712 del 23 gennaio 2012
Posted at 15:48h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari personali, non sussiste alcun obbligo per il giudice di assumere l’interrogatorio dell’indagato ai sensi dell’art. 293, comma terzo, c.p.p., a fronte di una richiesta di quest’ultimo che prospetti l’esistenza di elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, permanendo in capo al giudice il potere di escludere motivatamente la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma processuale.
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