14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1759 del 13 febbraio 1992
Testo massima n. 1
Il provvedimento di riunione di più cause per ragioni di opportunità non incide sull’autonomia dei singoli giudizi e sulla posizione delle parti in ciascuno di essi, sicché la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce, ciascuna delle quali è assoggettata al regime formale e temporale d’impugnazione che le è proprio. Pertanto, la legittimazione ad impugnare, ed a resistere, compete ai soli soggetti che sono parte del corrispondente giudizio ed inoltre la parte vittoriosa in uno dei giudizi e soccombente in un altro può proporre impugnazione incidentale tardiva contro la pronuncia rispetto alla quale sia soccombente, solo se questa pronuncia sia stata impugnata in via principale da altra parte di quello stesso giudizio, e non anche se vi sia stata un’impugnazione principale nei confronti di una pronuncia relativa ad altro giudizio riunito.
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