14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 5 del 24 aprile 1991
Testo massima n. 1
La mancanza di motivazione dell’ordinanza che dispone una misura coercitiva costituisce una violazione di legge, può dar luogo al ricorso immediato per cassazione a norma dell’art. 311, comma secondo, c.p.p. ed è deducibile unicamente a norma dell’art. 606, comma primo lett. e ], c.p.p.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
La motivazione dell’ordinanza che dispone la misura coercitiva, come quella degli altri provvedimenti che il giudice è chiamato a emettere su richiesta del pubblico ministero, senza sentire l’altra parte, può essere di adesione alle argomentazioni del richiedente.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]