14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 25631 del 2 luglio 2012
Testo massima n. 1
Il potere dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera, oltre che nel caso di carenza grafica, anche quando l’apparato argomentativo, nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all’impiego di mere clausole di stile o all’uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell’atto recepito o richiamato o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni. [ Fattispecie in cui l’ordinanza applicativa di misura coercitiva personale era costituita dalla copia di parti di motivazioni di ordinanze emesse nell’ambito di differenti vicende giudiziarie e dell’integrale contenuto della richiesta del pubblico ministero, senza che si fosse neppure provveduto alle modifiche formali rese necessarie dal mutamento del tipo di atto e dell’autorità procedente ].
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