14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3242 del 9 ottobre 1997
Testo massima n. 1
In tema di applicazione delle misure cautelari personali, qualora il pubblico ministero abbia investito della richiesta il giudice del dibattimento all’esito dell’istruttoria dibattimentale, non è applicabile il disposto dell’art. 291, comma primo, c.p.p., in base al quale il pubblico ministero deve presentare gli elementi su cui la richiesta si fonda, in quanto all’esito del dibattimento il giudice è ormai venuto a conoscenza di tutti gli elementi utili per la decisione. [ Fattispecie in cui la misura era stata applicata dal giudice del dibattimento con ordinanza emessa dopo la sentenza di condanna ].
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Testo massima n. 2
Le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva sono esclusivamente quelle che operano successivamente al passaggio in giudicato della condanna, sicché dal novero di esse va esclusa la prescrizione del reato che ha effetti estintivi soltanto in relazione al decorso del tempo in permanenza della fase di cognizione, e anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, mentre l’eventuale compimento del termine prescrizionale dopo tale evento non può avere alcun effetto.
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