14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 895 del 13 marzo 1998
Testo massima n. 1
La mancata trasmissione, da parte del pubblico ministero, in violazione del disposto di cui all’art. 291, comma 1, ultima parte, c.p.p., delle eventuali memorie difensive già depositate [ anche se riferibili, come nella specie, a precedenti richieste di misure cautelari, successivamente divenute inefficaci e relative sempre agli stessi fatti ], si traduce in una causa di nullità dell’ordinanza applicativa della misura, per violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c bis ] c.p.p., nella parte in cui esso impone al giudice l’esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa; nullità, quella anzidetta, da qualificare come «intermedia» e quindi destinata ad essere sanata se non rilevata o dedotta, nel caso in cui venga proposta richiesta di riesame, prima che su tale richiesta intervenga il provvedimento del tribunale.
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