14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1721 del 13 settembre 1993
Testo massima n. 1
In tema di revoca della misura coercitiva della custodia cautelare il decorso del tempo può determinare il verificarsi di una modifica della situazione pregressa, non certo [ salvo l’insorgere di nuovi elementi di fatto ] con riferimento alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, ma in relazione alla attualità delle esigenze cautelari.
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Testo massima n. 2
Le misure coercitive e interdittive sono due sottotipi delle misure cautelari personali, a loro volta ascrivibili nel più ampio genus delle misure cautelari. Dette misure – unitariamente disciplinate – sono tra loro assimilabili. Nell’ipotesi di sussistenza di esigenze probatorie le prime [ coercitive ] possono essere sostituite dalle altre [ interdittive ], quando mirino a conseguire la finalità di garantire le indispensabili cennate esigenze istruttorie con il minore danno per i diritti inviolabili dei cittadini. Tale possibilità è esclusa soltanto quando il pubblico ministero abbia richiesto esclusivamente una specifica misura. La Corte ha osservato che non è di ostacolo il limite di durata previsto per le misure interdittive dall’art. 308 c.p.p., poiché nel caso di esigenze probatorie è sempre possibile la rinnovazione. [ Nella specie la Cassazione ha ritenuto legittima la sostituzione degli arresti domiciliari con la sospensione dall’esercizio del pubblico servizio di tecnico dell’ufficio tecnico erariale ].
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