14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12816 del 11 aprile 2006
Testo massima n. 1
Qualora, proposta impugnazione avverso ordinanza applicativa di una misura cautelare interdittiva [ nella specie, sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio ] sopravvenga la perdita di efficacia di detta misura, deve escludersi che permanga un interesse giuridicamente apprezzabile all’impugnazione stessa, essendo esclusa la possibilità di una riparazione pecuniaria [ prevista solo per l’ingiusta detenzione ] e non residuando alcun effetto giuridico extrapenale pregiudizievole per il soggetto nei cui confronti la misura sia stata applicata, una volta che l’applicazione sia comunque venuta meno.
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