14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2691 del 6 luglio 1992
Testo massima n. 1
L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 ord. penit. [ L. 26 luglio 1975 n. 354, mod. art. 11 L. 10 ottobre 1986 n. 663 ], dopo gli interventi della Corte costituzionale [ sent. n. 569/89 e ord. n. 309/90 ] può essere riconosciuto sia al condannato che si trovi in stato di custodia cautelare, sia a quello che sia rimasto in libertà sino alla definitività della condanna, con la differenza che il giudice dovrà valutare, nel primo caso, i risultati dell’osservazione in carcere, nel secondo il comportamento tenuto dal condannato durante lo stato di libertà. La posizione del condannato che sia stato sottoposto a custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari [ equiparata alla custodia in carcere, a norma dell’art. 285, comma quinto, c.p.p. ] non può essere discriminata in senso deteriore rispetto alle predette situazioni. Ne consegue che il giudice di sorveglianza dovrà prendere in considerazione la richiesta di affidamento, valutando il comportamento tenuto dal condannato nello stato degli arresti domiciliari [ e la sua personalità, al fine di stabilire se ricorrano le condizioni previste dall’art. 47, comma secondo, ord. penit. ].
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