Cass. pen. n. 1308 del 21 maggio 1996

Testo massima n. 1


Ai fini della sospensione dell'esecuzione della pena in seguito alla presentazione dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, comma 4, L. 26 luglio 1975, n. 354, è necessario che non sussistano provvedimenti custodiali (relativi al reato oggetto della sentenza di condanna) alla data di formazione del giudicato e del titolo esecutivo. Tali provvedimenti comprendono non solo l'applicazione della custodia in carcere, ma anche quella degli arresti domiciliari.