14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4123 del 9 agosto 1996
Testo massima n. 1
Ai fini di cui all’art. 47, comma terzo, dell’ordinamento penitenziario, secondo il quale «l’affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma secondo», non può intendersi come «periodo di libertà» quello che sia stato trascorso in regime di arresti domiciliari. [ Nella motivazione a sostegno di tale principio la Corte ha, fra l’altro, osservato che una diversa soluzione sarebbe in contrasto con il testuale disposto di cui all’art. 284, comma quinto, c.p.p., secondo il quale «L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare» e che, d’altra parte, il regime di arresti domiciliari, attese le rilevanti restrizioni che pur comporta alla libertà del soggetto che vi è sottoposto non può essere equiparabile allo stato di libertà cui l’art. 47 dell’ordinamento penitenziario fa riferimento ].
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