14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5770 del 18 maggio 1995
Testo massima n. 1
L’abitazione, dalla quale la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari non deve allontanarsi, va intesa soltanto come il luogo in cui il soggetto conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza del tipo di aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili, che non siano di stretta pertinenza dell’abitazione stessa. Ciò al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità del sottoposto ed altresì per evitare contatti e frequentazioni di quest’ultimo con altri soggetti che egli non è autorizzato ad incontrare. [ Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ravvisato la sussistenza del reato di evasione nel comportamento di soggetto sottoposto agli arresti domiciliari che si era intrattenuto a conversare con altra persona sulla soglia dell’edificio condominiale ].
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