14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15741 del 3 aprile 2003
Testo massima n. 1
In tema di arresti domiciliari, agli effetti dell’art. 385 c.p., per abitazione deve intendersi il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza [ aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili ] che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà.
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