14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2822 del 26 agosto 1994
Testo massima n. 1
L’art. 11, comma 2, della L. 26 luglio 1975, n. 354 [ ordinamento penitenziario ], nel disporre la possibilità di trasferimento di detenuti e internati in luoghi esterni di cura e nell’attribuire la competenza all’adozione dei relativi provvedimenti, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, al magistrato di sorveglianza, presuppone che si tratti di soggetti effettivamente ristretti negli istituti, e destinati, perciò, a fruire, normalmente, dei servizi sanitari ivi esistenti. La disposizione anzidetta non può quindi trovare applicazione quando si tratti invece di soggetti che, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, non irrevocabile, si trovino in regime di arresti domiciliari. Ne consegue che quando le esigenze sanitarie di costoro siano tali da non poter esser soddisfatte a domicilio, il ricorso a cure esterne deve essere autorizzato non dal magistrato di sorveglianza ma dal giudice che procede.
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