Cass. pen. n. 22441 del 21 maggio 2003

Testo massima n. 1


In tema di misure cautelari personali, l'applicazione degli arresti domiciliari presso un luogo di cura, di assistenza o di accoglienza, di cui all'art. 275, comma quarto ter, c.p.p., non comporta come conseguenza necessaria la disposizione del piantonamento del detenuto, restando salva la possibilità per il giudice di prescrivere specifiche modalità di controllo.