14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3607 del 30 settembre 1996
Testo massima n. 1
In tema di udienza camerale, la richiesta dell’indagato detenuto agli arresti domiciliari di poter raggiungere il tribunale libero e senza scorta non può essere considerata equipollente alla richiesta di essere personalmente sentito, la quale, per i rilevanti effetti che ne derivano nel procedimento, deve essere specificamente ed inequivocabilmente formulata; sicché, mentre in seguito alla presentazione di quest’ultima istanza dall’omessa traduzione deriva la nullità prevista dal quinto comma dell’art. 127 c.p.p., nessuna conseguenza invalidante è ricollegabile alla mancata comunicazione all’interessato dell’avvenuto rilascio in suo favore dell’autorizzazione a recarsi libero in udienza.
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