14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 24 del 21 gennaio 1997
Testo massima n. 1
I provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 284, terzo comma, c.p.p., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell’indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano le regole sull’impugnazione dettate dall’art. 310 c.p.p., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado esteso anche nel merito. [ Nell’affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che la predetta disciplina non trova tuttavia applicazione con riferimento a quei provvedimenti i quali, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello
status libertatis ].
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