14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 823 del 25 gennaio 2000
Testo massima n. 1
Affinché un’area privata venga a far parte del demanio stradale e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non basta né che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico [ con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione sine titulo dell’area da parte della pubblica amministrazione ], né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l’intervento di atti di riconoscimento da parte dell’amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto [ convenzione, espropriazione, usucapione, ecc. ] idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente all’uso pubblico [ inequivocabile è in tal senso l’inciso «se appartengono… ai comuni» proprio dell’art. 824, primo comma, c.c. ].
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