14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4115 del 11 gennaio 2001
Testo massima n. 1
In tema di arresti domiciliari, i criteri di particolare rigore che governano la concessione dell’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per provvedere ad indispensabili esigenze di vita devono trovare applicazione anche nella valutazione della persistenza nel tempo dei presupposti e delle condizioni posti a base del provvedimento autorizzativo; ne consegue che, benché la prestazione di lavoro esterno non costituisca un vero e proprio obbligo per il soggetto che a tanto è stato autorizzato, detta autorizzazione ben possa essere revocata, nella ipotesi in cui si accerti la carenza — originaria o sopravvenuta —di tali condizioni e presupposti. [ Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la revoca disposta a seguito dell’accertamento delle reiterate assenze dal lavoro del soggetto, il quale, essendo stato autorizzato all’attività lavorativa esterna in considerazione sia dell’assoluto stato di bisogno, sia delle sue condizioni di salute, si tratteneva, viceversa, nella sua abitazione, senza addurre valide giustificazioni ].
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