14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1472 del 12 febbraio 1992
Testo massima n. 1
La misura degli «arresti domiciliari» è una forma di custodia cautelare e non può costituire modalità di esecuzione della pena detentiva inflitta. Invero, in sede di condanna gli arresti domiciliari si trasformano automaticamente da misura cautelare in espiazione di pena e la privazione della libertà personale come tale va qualificata non appena la sentenza di condanna diventa irrevocabile. [ Fattispecie in cui il pretore, nell’accogliere la richiesta di pena concordata ex art. 444 c.p.p., aveva disposto che la pena fosse scontata con gli arresti domiciliari, secondo quanto «patteggiato» tra le parti; la Cassazione ha rilevato che il pretore avrebbe dovuto ritenere inammissibile la richiesta di patteggiamento, così come formulata, in quanto non compatibile con il sistema processuale per i motivi di cui in massima, e conseguentemente ha annullato la sentenza impugnata ]. *
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]