14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 44767 del 20 novembre 2003
Posted at 20:31h
in Massimario
Testo massima n. 1
La misura dell’obbligo di dimora prevista dall’art. 283 c.p.p. è una misura coercitiva e non una misura cautelare detentiva. Ne consegue che, non è ammissibile ipotizzare il delitto di evasione di cui all’art. 385 c.p. in caso di violazione dell’obbligo perché l’evasione presuppone che l’autore sia detenuto o legalmente arrestato.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]