Cass. civ. n. 15473 del 03 giugno 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE Notificazione dell'impugnazione o dell'opposizione - Mancato perfezionamento della notificazione per trasferimento del destinatario - Consumazione del diritto di impugnazione - Limiti.


In caso di mancato perfezionamento per trasferimento o irreperibilità del destinatario, la notificazione dell'impugnazione o dell'opposizione deve considerarsi meramente tentata e, quindi, omessa, poiché priva di uno degli esiti positivi previsti dall'ordinamento secondo il modello legale del procedimento prescelto, sicché il diritto di impugnazione deve intendersi consumato, salva la possibilità di un suo nuovo esercizio nel rispetto del termine cui esso è soggetto, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di un'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17577 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 334
Cod. Proc. Civ. art. 358
Cod. Proc. Civ. art. 343
Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.