14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2736 del 4 settembre 1996
Testo massima n. 1
La misura coercitiva del divieto di espatrio [ art. 281 c.p.p. ] può essere applicata, nelle ipotesi in cui si procede per uno dei delitti previsti dall’art. 280 c.p.p., quando — come si evince, nel silenzio della norma, dalla ratio che la ispira — si palesi sussistente il pericolo di fuga, il quale deve ritenersi idoneo a fondare il provvedimento coercitivo qualora, dall’esame di elementi e fatti obiettivi, della valutazione della personalità dell’imputato anche in riferimento ai riflessi che detti elementi e fatti possono avere sulla condotta post delictum, nonché dalla natura degli addebiti e dall’entità della pena già comminata nel giudizio di cognizione in itinere, sia ravvisabile la ragionevole probabilità che l’inquisito, ove non si intervenisse, farebbe perdere all’estero le proprie tracce. [ Nell’affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che la «ragionevole probabilità» non deve intendersi quale certezza o quasi certezza dell’espatrio, né che essa presupponga un pericolo particolarmente intenso, essendo solo necessario che si correli ad un pericolo di fuga reale, effettivo e non immaginario ].
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