14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 589 del 11 maggio 1993
Testo massima n. 1
L’art. 307, secondo comma, lettera b ], c.p.p., prevede il ripristino della misura della custodia cautelare in presenza di sentenza di condanna di primo o di secondo grado, nonché dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lettera b ] c.p.p. [ quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga ]. In virtù del principio di analogia, consentito nel silenzio della norma, la rinnovazione della misura cautelare deve ritenersi estensibile al divieto di espatrio [ art. 281 c.p.p. ] ed al diniego del «nulla-osta» dell’autorità giudiziaria al rilascio del passaporto [ art. 3, primo comma, lett. c, L. 21 novembre 1967, n. 1185 ], sempre che sussista il presupposto della modifica della situazione processuale dell’imputato, per effetto d’una sentenza di condanna di primo o di secondo grado.
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