14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1244 del 28 marzo 1996
Testo massima n. 1
L’art. 280, comma 2, c.p.p., quale formulato dall’art. 7 della L. 8 agosto 1995 n. 332, nel prevedere che la custodia cautelare in carcere possa essere disposta solo per delitti «per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni», non può certamente essere interpretato nel senso che rimanga esclusa l’ipotesi dei delitti punibili con la pena dell’ergastolo, dovendosi in questo caso considerare l’ergastolo, in quanto detenzione a vita, come assimilabile, nelle intenzioni del legislatore, alla reclusione.
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