14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2501 del 18 giugno 1994
Testo massima n. 1
Ai fini del computo della durata complessiva della custodia cautelare il giudizio formulato all’atto della pronuncia della sentenza in ordine all’equivalenza delle aggravanti ad effetto speciale contestate e ritenute con le attenuanti generiche concesse non è rilevante. Infatti contrariamente a quanto stabilito dall’art. 275 dal previgente codice di procedura penale, che valutava il termine massimo di custodia cautelare con riferimento alla pena prevista «per il reato ritenuto in sentenza», l’art. 278 del nuovo codice non riproduce più tale disposizione precisando che per l’applicabilità delle misure personali e quindi per la durata massima delle stesse si deve tener conto della qualificazione penalistica del fatto addebitato e che sul conto della relativa pena hanno influenza quelle aggravanti che importino una diversa pena o aumento superiore al terzo: il che comporta che la commisurazione della pena per stabilire il termine massimo della custodia cautelare debba essere fatto tenendo conto delle suddette aggravanti non escluse senza considerare le attenuanti eventualmente concesse.
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