Cass. civ. n. 1979 del 6 luglio 1974

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Il criterio differenziatore tra l'azione di petizione di eredità e quella di rivendica consiste nella posizione del convenuto possessore, che — nel primo caso — non è in grado di opporre alcun titolo giustificativo, ovvero ne oppone uno che comporta l'attribuzione della qualità di erede, mentre — nell'altro — vanta un titolo diverso e specifico di legittimazione del proprio possesso.