14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 10876 del 30 aprile 2008
Posted at 16:11h
in Massimario
Testo massima n. 1
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 822 c.c., l’appartenenza dei laghi al demanio pubblico prescinde dalla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, primo comma, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 essendo sufficiente, per l’attribuzione della demanialità, l’accertamento in uno specchio d’acqua dei caratteri idrografici di un lago e non di uno stagno e non assumendo rilievo il mancato inserimento nell’elenco delle acque pubbliche, data la natura dichiarativa del relativo provvedimento.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]