Cass. pen. n. 15389 del 04 aprile 2024
Testo massima n. 1
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - Concessione della sospensione condizionale della pena all’esito del giudizio di primo grado - Conferma in appello in presenza di cause ostative - Ricorso alla procedura di correzione di errore materiale - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Non è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale la conferma, all'esito del giudizio di appello, della concessione della sospensione condizionale della pena in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, trattandosi di statuizione derivante da errore concettuale e suscettibile, pertanto, di essere rimossa soltanto per mezzo degli ordinati mezzi di impugnazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130