14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10817 del 11 maggio 2009
Testo massima n. 1
A differenza di quanto previsto dall’art. 829 c.c. – secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente – per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si include la spiaggia, comprensiva dell’arenile, non è possibile che la sdemanializzazione si realizzi in forma tacita, essendo necessaria, ai sensi dell’art. 35 cod. nav, l’adozione di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, avente carattere costitutivo.
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Testo massima n. 2
Nel demanio marittimo è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l’arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, e la sua natura demaniale – derivante dalla corrispondenza con uno dei beni normativamente definiti negli artt. 822 c.c. e 28 c.n. – permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti.
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