14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 35713 del 28 settembre 2007
Testo massima n. 1
Il protrarsi della custodia cautelare in carcere per un periodo corrispondente in parte rilevante all’entità della pena detentiva inflitta con la sentenza non ancora definitiva, non è motivo sufficiente per ordinare la revoca della misura, dovendo il giudice spiegare le ragioni per cui tale evenienza fa venire meno le esigenze cautelari originariamente ritenute al momento dell’applicazione della stessa, tenuto conto della personalità dell’imputato e delle modalità del fatto per cui è già intervenuta la condanna. [ Fattispecie in cui il Tribunale del riesame aveva motivato il provvedimento di revoca della misura cautelare sulla base della mera osservazione che la sua durata superava i due terzi della pena detentiva irrogata con la sentenza di condanna pronunziata in primo grado ].
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