14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1990 del 12 luglio 1999
Testo massima n. 1
Il pericolo di fuga di cui all’art. 274, lett. b ], c.p.p. non può essere desunto esclusivamente da una mera presunzione, quale è la condizione di straniero dell’indagato, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un’attività positiva del soggetto in termini di attualità, la reale ed effettiva preparazione della fuga. Non è sufficiente pertanto ad integrare l’esigenza cautelare suddetta la circostanza che l’indagato straniero, si sia portato, dopo la commissione del fatto addebitatogli, nel suo paese d’origine e di abituale dimora, apparendo tale spostamento, di per sè, fisiologico alla condizione di vita del soggetto piuttosto che indice di una deliberata volontà di sottarsi al concreto esercizio della giurisdizione italiana. [ Fattispecie di annullamento dell’ordinanza di custodia in carcere nella parte relativa alla ritenuta esigenza cautelare, ravvisata esclusivamente nella condizione di straniero del prevenuto, ed alla connessa adeguatezza della misura ].
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