Cass. pen. n. 1034 del 29 maggio 1993

Testo massima n. 1


In tema di misura cautelare personale, la concretezza del pericolo della commissione di gravi delitti o di reati della stessa specie di quello per cui si procede, non può essere valutata con riferimento esclusivo ad un «pericolo» già verificatosi, ma va apprezzata in relazione allo specifico caso in esame, tenendo presente gli elementi di giudizio disponibili per considerare seriamente e realmente attendibile la reiterazione di una condotta criminosa, che si intende evitare.

Normativa correlata