14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5178 del 26 ottobre 1996
Testo massima n. 1
L’esigenza cautelare di evitare che l’imputato di gravi delitti possa sottrarsi con la fuga all’esecuzione di un’eventuale condanna è connotata, al pari delle altre finalità cautelari, dal requisito della concretezza degli elementi da cui desumere il pericolo contro cui la cautelare è diretta: elementi per i quali l’obbligo di motivata indicazione nell’ordinanza cautelare è sanzionato da nullità rilevabile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 292, comma secondo, lett. c ] c.p.p. Ne consegue che il provvedimento coercitivo deve fondarsi non su dati meramente congetturali, bensì su circostanze ed elementi di fatto che, collegati alla gravità del reato per cui si procede e all’entità della presumibile pena da irrogare, diano significativa consistenza al
periculum libertatis che, anche se interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un accadimento già
in itinere, non occorre sia particolarmente intenso, ma soltanto reale e non immaginario. [ Nella specie la S.C. ha ritenuto che un indice della ragionevole probabilità che l’indagato si dia alla fuga e faccia perdere le sue tracce non può identificarsi esclusivamente nella circostanza che egli sia raggiunto da gravi e concludenti indizi di colpevolezza in ordine a un delitto astrattamente punito con la pena massima dell’ergastolo, circostanza che ben può rappresentare la premessa per l’insorgere nel suo animo di una pressante pulsione nell’accennata direzione, ma che — configurandosi come dato meramente congetturale — non attinge alla soglia della prescritta concretezza ].
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