14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3109 del 10 ottobre 1995
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 292 comma 2 lett. c ], quale modificato dalla L. 8 agosto 1995 n. 332, l’esposizione nell’ordinanza impositiva di una misura cautelare personale dei motivi per i quali gli elementi di fatto «assumono rilevanza» non può non «tenere conto anche del tempo intercorso dalla commissione del reato»: e ciò non solo relativamente alle esigenze cautelari – ove il parametro temporale per saggiare il periculum libertatis assume evidente rilievo prognostico – ma anche con riferimento al quadro indiziario rispetto al quale il suddetto parametro costituisce criterio per apprezzare le relative fonti in termini di credibilità.
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Testo massima n. 2
In tema di esigenze cautelari ed in particolare di tutela della collettività appare sempre più esplicita, nel testo dell’art. 274 lett. c ] quale modificato dalla L. 8 agosto 1995 n. 332, la necessaria valutazione della personalità dell’indagato, riferita ad un parametro ispirato a criteri di concretezza, attualità e specificità a fondamento di una prognosi rigorosa di pericolosità [ come sembra rilevare anche l’uso della locuzione «sussiste concreto pericolo» in luogo di quella dotata di minore incisività «vi è il concreto pericolo» ].
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