14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4875 del 23 gennaio 1996
Testo massima n. 1
In tema di misure coercitive il giudice, al fine di valutare la sussitenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c ], c.p.p., deve tener conto sia delle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto-reato, cioè della condotta criminosa e delle conseguenze che ne sono derivate, sia della personalità dell’agente, quale risulta da elementi, che il nuovo testo della disposizione in esame individua nei precedenti penali o in comportamenti concreti sintomatici della pericolosità, i quali facciano emergere l’attitudine di questi alla commissione in futuro di azioni criminose. Stante l’esigenza normativa di una valutazione globale della gravità del reato e della personalità di chi ne è accusato, il giudice deve pertanto effettuare una specifica e distinta valutazione di entrambi i criteri direttivi indicati dalla legge, senza potersi limitare all’apprezzamento dell’uno o dell’altro elemento e, di conseguenza, senza poter porre a base della valutazione della personalità dell’indagato le stesse modalità e circostanze del fatto dalle quali ha desunto la gravità del reato.
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