14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5699 del 21 novembre 1997
Testo massima n. 1
Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c ], c.p.p., concernente il pericolo di reiterazione di fatti criminosi, il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato o indagato può essere tratto anche dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.
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Testo massima n. 2
Con riguardo al disposto di cui all’art. 275, comma 3, prima parte, c.p.p., secondo cui «la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata», l’inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione all’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c ], c.p.p., può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest’ultimo come propenso all’inosservanza dell’obbligo di non allontanarsi dal domicilio a fini criminosi, da perseguire ad ogni costo, anche in violazione della cautela impostagli.
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