14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5969 del 26 febbraio 1998
Testo massima n. 1
Ai fini dell’emissione di provvedimento di coercizione personale, risponde a corretti criteri logico-giuridici ritenere la sussistenza del concreto pericolo della ripetizione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede da parte di persona che, quando versa in stato di ubriachezza, non esita a porre in essere scherzi altamente pericolosi per la vita e l’incolumità di terzi. [ Fattispecie, nella quale l’agente aveva esploso un colpo di pistola in un ambiente piccolo dove si trovavano cinque persone, alle quali si era rivolto ridendo e dicendo che avrebbe sparato a tutti, così uccidendo la figlia ].
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Testo massima n. 2
Il dolo eventuale si contraddistingue dalla colpa cosciente per l’elemento della volontà, in quanto in entrambe le ipotesi il soggetto si rappresenta l’evento antigiuridico che è conseguenza della sua azione o omissione, ma mentre nel primo caso agisce, accettando il rischio che l’evento possa verificarsi, nel secondo caso agisce, nella certezza che l’evento non si verificherà ed, in ogni caso, egli non vuole, neanche per ipotesi, che l’evento si verifichi. Per poter accertare l’elemento soggettivo del reato occorre valutare le circostanze di fatto esistenti e note all’agente nel momento in cui la condotta è stata posta in essere, desumendone dalle stesse l’atteggiamento psichico. [ Fattispecie relativa all’uccisione della figlia da parte di soggetto, in stato di ubriachezza, il quale, per scherzo, aveva volontariamente sparato in un locale di limitate dimensioni, alla presenza di cinque persone. La Suprema Corte ha confermato l’imputazione dell’omicidio a titolo di dolo eventuale ].
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