Cass. pen. n. 1661 del 29 ottobre 1992
Testo massima n. 1
Al fine di determinare l'esistenza del concreto pericolo che l'indagato si dia alla fuga, il giudice deve esprimere una valutazione che, coinvolgendo l'intera personalità del prevenuto, consenta di valutare, con giudizio prognostico fondato su concreti elementi riferiti ad ogni aspetto della sua personalità, i possibili pericoli di reiterazione di fatti criminosi o la sottrazione a probabili provvedimenti di cattura. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento del giudice di merito che aveva ritenuto di scindere la personalità dell'imputato a seconda dei reati e dei procedimenti penali cui era stato sottoposto ed ha definito tale conclusione frutto di un'inammissibile concezione della personalità umana che deve essere giudicata e valutata nel suo insieme per le caratteristiche positive e negative che nel complesso essa esprime con la sua condotta).