Cass. civ. n. 15177 del 30 maggio 2024
Testo massima n. 1
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Estratto conto - Saldo iniziale negativo - Corrispondenza al saldo finale di un conto precedente - Completezza - Sussiste - Onere di contestazione del correntista - Conseguenze - Fattispecie in tema di tempestività della contestazione.
In tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto tempestiva la contestazione della posta corrispondente al saldo negativo di un conto secondario, formulata solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis vigente, poiché la banca non aveva prodotto anteriormente, né in sede monitoria né con la comparsa di risposta o con la prima memoria, l'estratto del conto principale, da cui risultava la confluenza dei saldi negativi dei conti secondari).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1832
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.