14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3420 del 10 agosto 1995
Testo massima n. 1
Il pericolo di fuga di cui all’art. 274, lett. b ], c.p.p. non può essere desunto da mere presunzioni, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre la reale ed effettiva preparazione della fuga. Non è sufficiente pertanto ad integrare l’esigenza cautelare suddetta la circostanza che l’indagato, straniero, sia stato colto in possesso di un’auto rubata e di documenti falsi e che risultino i suoi perduranti contatti con l’estero, a meno di non ritenere, erroneamente, che per qualsiasi straniero, in possesso di documenti di identificazione contraffatti, sussista l’esigenza cautelare
de qua.
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