14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5536 del 25 novembre 1996
Testo massima n. 1
L’esigenza cautelare di prevenzione del pericolo di fuga non può essere desunta
sic et simpliciter dalla particolare gravità della pena inflitta con la sentenza di primo grado, in quanto la sua valutazione comporta un giudizio di probabilità che deve essere ricavato da elementi concreti, e non meramente congetturali, e può fondarsi anche sulla natura degli addebiti nonché sulla previsione, in relazione allo sviluppo del processo, di una più o meno prossima esecuzione della pena, ma non può prescindere dall’esame di ogni altro elemento che possa influire sulla psiche del soggetto, in un giudizio complessivo della sua personalità.
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Testo massima n. 2
Sono immediatamente impugnabili, ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p., le ordinanze in materia di libertà personale, anche se contestuali alla sentenza o addirittura materialmente in essa contenute; e ciò sia perchè i rimedi del riesame e dell’appello dinanzi al cosiddetto tribunale della libertà sono esperibili contro tutti i provvedimenti adottati da qualsiasi giudice in materia di misure cautelari personali nella fase delle indagini preliminari e in quelle successive, sia in considerazione dell’autonomia concettuale del procedimento incidentale de libertate da quello avente ad oggetto la decisione sul merito dell’impugnazione.
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