14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10680 del 7 marzo 2003
Testo massima n. 1
In tema di misure coercitive disposte in via provvisoria nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga che giustifica il mantenimento del provvedimento limitativo della libertà personale deve intendersi anche come pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto con conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di rendere possibile ed effettiva la consegna dell’estradando al Paese richiedente, affinché risponda dei suoi comportamenti aventi rilevanza penale in quello Stato.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]