14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4177 del 4 gennaio 1995
Posted at 15:50h
in Massimario
Testo massima n. 1
Poiché va riconosciuto all’indagato il diritto di scegliere liberamente la propria linea difensiva, anche avvalendosi della facoltà di non rispondere e di non «collaborare» con l’autorità giudiziaria, una siffatta condotta può acquistare solo significato sintomatizzante nell’ambito del quadro di preciso riferimento normativo di cui all’art. 274, lett. a ], c.p.p. per quanto concernente la sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]